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Sez. U - , Ordinanza n. 4309 del 20/02/2017 (Rv. 642855 - 01)

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Gestore del servizio idrico integrato - Utilizzo di canali consortili od acque irrigue - Pagamento del canone - Controversia - Devoluzione alla giurisdizione ordinaria - Ragioni - Fattispecie relativa alla Regione Marche.
Stato
decisa il 2017-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642855-01

CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA

La controversia relativa alle somme dovute ad un consorzio di bonifica dal gestore del servizio idrico integrato che, pur non potendo qualificarsi appartenente necessario al consorzio stesso, non essendo proprietario di terreni compresi nell'ambito territoriale di quest'ultimo, ne utilizzi canali e strutture come recapito di scarichi provenienti da insediamenti abitativi od industriali esterni, è devoluta alla giurisdizione ordinaria quando la normativa regionale di dettaglio preveda che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all'esito di una procedura negoziale, atteso che tale ipotesi è estranea a quella prevista dall'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, costituente, invece, un’obbligazione tributaria imposta ai proprietari dei fondi compresi nel perimetro consortile quale contributo, determinato direttamente dal consorzio percettore, per le opere di bonifica e miglioramento fondiario. (Fattispecie disciplinata dall'art. 6 della l.r. Marche n. 13 del 2013, che distingue due categorie di obbligazioni, l’una configurata quale onere reale a carico dei consorziati per il beneficio ritratto o ritraibile dalle opere consortili; l’altra riservata ai soggetti estranei al consorzio ma utenti particolarmente qualificati delle sue strutture, per la cui determinazione è prevista l’obbligatoria stipula, tra il consorzio ed il gestore suddetto, di una convenzione espressiva, nei suoi contenuti, dell’autonomia negoziale).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Marche 17/06/2013 num. 13 art. 6, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 36 art. 27, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 166

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)