Sez. L, Sentenza n. 4874 del 03/06/1987 (Rv. 453495 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - PRESUPPOSTI - MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI NEI TERMINI DI LEGGE - PAGAMENTI SUCCESSIVI - EFFETTO PRECLUSIVO DELL'APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - PRESUPPOSTI - MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI NEI TERMINI DI LEGGE - PAGAMENTI SUCCESSIVI - EFFETTO PRECLUSIVO DELL'APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di contribuzione previdenziale ed assistenziale l'Obbligo di pagamento della sanzione civile costituisce autonoma conseguenza del mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro nei termini di legge, né può riconoscersi ad eventuali pagamenti successivi alcuna efficacia preclusiva dell'applicazione della sanzione stessa. Pertanto, ove - spirato il termine suddetto - l'INPS abbia assegnato un nuovo termine per il pagamento dei contributi con la previsione di una riduzione della sanzione civile già maturata, l'Estinzione del debito nel rispetto di questo secondo termine non impedisce all'INPS di domandare il pagamento delle sanzioni civili nella suddetta misura ridotta. (V 5303/85, mass n 442564).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 16 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)