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Sez. L, Sentenza n. 5303 del 29/10/1985 (Rv. 442564 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - PRESUPPOSTI - PAGAMENTI PARZIALI O SUCCESSIVI DEI CONTRIBUTI O MANCANZA DELL'INTENTO DI EVADERE L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - EFFETTO PRECLUSIVO DELL'APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442564-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - PRESUPPOSTI - PAGAMENTI PARZIALI O SUCCESSIVI DEI CONTRIBUTI O MANCANZA DELL'INTENTO DI EVADERE L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - EFFETTO PRECLUSIVO DELL'APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo - che fa carico sul datore di lavoro inadempiente - di pagare all'INPS una somma aggiuntiva, pari all'ammontare dei contributi omessi, costituisce una sanzione civile e scaturisce come autonoma conseguenza dal mancato pagamento nel termine stabilito, dei contributi stessi, senza che possa riconoscersi rilievo preclusivo di tale sanzione alla sussistenza di pagamenti parziali o successivi o alla Mancanza dell'intento di evadere l'Obbligo contributivo. (V 4629/83, mass n 429509; (Conf 5828/82, mass n 423581).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 16 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)