Sez. L, Sentenza n. 1184 del 16/02/1983 (Rv. 425969 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*
Le norme dei contratti e degli accordi collettivi (postcorporativi) non rientrano tra le fonti del diritto oggettivo, ma costituiscono negozi giuridici privatistici, la cui interpretazione è istituzionalmente demandata al giudice del merito. (nella specie la Corte ha ritenuto non censurabile, perché sorretta da adeguata motivazione, la decisione del giudice del merito che aveva qualificato lavoro straordinario il lavoro prestato nelle ore comprese tra il minimo contrattuale e quello legale a norma dell'art. 9 del C.C.n.L. 12 agosto 1966 (cosiddetto prolungamento dell'orario). (V 4697/76; (V 2340/67, mass nn 329579 e 329580).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Contr. Coll. 12/08/1966 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)