Sez. U, Sentenza n. 2340 del 09/10/1967 (Rv. 329579 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - CRITERIO DI IDENTIFICAZIONE - LIMITE NORMALE DELLE OTTO ORE DI LAVORO - RIDUZIONE DI DETTO LIMITE - PER LA DUREZZA DEL LAVORO PRESTATO - STRAORDINARIETA DEL LAVORO PRESTATO OLTRE IL LIMITE RIDOTTO CONVENUTO ANCHE IN MANCANZA DI ESPRESSA PATTUIZIONE - RIDUZIONI PER RAGIONI DIVERSE DALL'USURA DEL LAVORATORE - STRAORDINARIETA DEL LAVORO PRESTATO OLTRE IL LIMITE RIDOTTO CONVENUTO SOLO IN PRESENZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - CRITERIO DI IDENTIFICAZIONE - LIMITE NORMALE DELLE OTTO ORE DI LAVORO - RIDUZIONE DI DETTO LIMITE - PER LA DUREZZA DEL LAVORO PRESTATO - STRAORDINARIETA DEL LAVORO PRESTATO OLTRE IL LIMITE RIDOTTO CONVENUTO ANCHE IN MANCANZA DI ESPRESSA PATTUIZIONE - RIDUZIONI PER RAGIONI DIVERSE DALL'USURA DEL LAVORATORE - STRAORDINARIETA DEL LAVORO PRESTATO OLTRE IL LIMITE RIDOTTO CONVENUTO SOLO IN PRESENZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE.*
L'orario di 48 ore settimanali previsto dall'art.1 del R.d. legge 15 marzo 1923, n.692, e, di regola, quello -normale di lavoro-, ossia quello che segna il limite di usura normale del lavoratore, in ogni caso e per ogni Forma di lavoro. Le parti contraenti di accordo o il datore di lavoro possono, tuttavia, ridurre il limite orario di lavoro, in vista di circostanze oggettive di particolare durezza del lavoro, ossia della particolare usura del lavoratore, che imporrebbe la giornata di otto ore. In tale ipotesi, superato tale limite, il lavoro acquista il carattere di straordinario e spettera per esso, in ogni caso, la maggiorazione di compenso, anche se i contraenti o l'imprenditore non l'abbiano prevista espressamente ed anche se sia stata esclusa o non concessa nella misura minima di legge. La riduzione del limite orario di lavoro puo essere adottata, peraltro, anche per ragioni diverse da quella della -usura del lavoratore(cosi, ad es., per assicurare la maggiore possibile occupazione delle forze di lavoro, per effetto di particolari trattative contrattuali ecc.). In tale ipotesi le ore di lavoro prestate oltre l'orario giornaliero stabilito, ma al di sotto del limite legale delle otto ore, non vanno compensate con la maggiorazione unitaria, se tale maggiorazione non e stata espressamente convenuta contrattualmente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)