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Sez. 3, Sentenza n. 1278 del 21/01/2005 (Rv. 580098 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza n. 206 della Corte Costituzionale - Ritenuta prescrizione del diritto ex art. 2948 n. 4 cod. civ. - Ricorso per cassazione - Denuncia di erronea applicazione della norma - Idoneità ad integrare violazione di "principio informatore" della materia "prescrizione dei diritti" - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del motivo di ricorso.
Stato
decisa il 2005-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580098-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

In relazione ad una controversia introdotta avanti al Giudice di Pace (nella specie dall'utente del servizio comunale di fornitura idrica nei confronti del Comune per l'accertamento negativo della debenza di canoni) entro i limiti della giurisdizione equitativa, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione (da qualificarsi come censura per violazione di legge), con il quale si lamenti (da parte del Comune) che il Giudice adìto, nel dichiarare prescritta la pretesa creditoria, abbia erroneamente applicato il termine di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ., anziché quello ordinario, giacché la previsione di tale norma integra una specifica disciplina di dettaglio dell'istituto della prescrizione e non rappresenta un "principio informatore" della materia della "prescrizione dei diritti".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)