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Sez. 1, Sentenza n. 4620 del 03/03/2005 (Rv. 582157 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Ricorso straordinario per cassazione - Deduzione di errore nella determinazione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582157-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., con il quale sia dedotto l'errore del giudice nel determinare il momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto oggetto del giudizio, atteso che la dedotta violazione di legge sostanziale non integra contrasto con i principi informatori della materia (contrasto cui ha attribuito rilievo, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)