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Sez. 3, Sentenza n. 1055 del 03/11/1982 Ud. (dep. 07/02/1984) Rv. 162497 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - LICENZA DI ABITABILITÀ DEGLI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA - REATO DI NATURA PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162497-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - LICENZA DI ABITABILITÀ DEGLI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA - REATO DI NATURA PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il reato di abitazione di immobile senza il preventivo rilascio della autorizzazione sanitaria, di cui all'art. 221 R.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. Leggi sanitarie), è reato permanente; la permanenza cessa o con il conseguimento dell'autorizzazione o con la desistenza dall'utilizzazione dell'immobile o con la sentenza di primo grado. Pertanto il beneficio dell'amnistia può trovare applicazione solo allorquando la permanenza del reato sia cessata anteriormente alla data fissata nel provvedimento di clemenza quale termine ultimo per usufruire del beneficio stesso. (Conf mass n 101809).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)