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Sez. 3, Sentenza n. 516 del 21/02/1966 Ud. (dep. 22/06/1966) Rv. 101809 - 01

SANITA PUBBLICA - IN GENERE - LICENZA DI ABITABILITA DEGLI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE - OBBLIGATORIETA - INOSSERVANZA - REATO - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
Stato
decisa il 1966-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101809-01

SANITA PUBBLICA - IN GENERE - LICENZA DI ABITABILITA DEGLI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE - OBBLIGATORIETA - INOSSERVANZA - REATO - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*

L'art 221 del tu leggi sanitarie prescrive che gli edifici o parti di essi di nuova costruzione o ricostruiti non possono essere abitati senza autorizzazione del sindaco, che la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a cio delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformita del progetto approvato, che i muri siano prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrita. Pertanto la consumazione del reato di violazione dell'art 221 cit si protrae finche e in atto la condotta violatrice della norma prevista e viene a cessare con il conseguimento dell'autorizzazione, con la cessazione dell'utilizzazione del fabbricato, e comunque con la sentenza di primo grado.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)