Sez. 3, Sentenza n. 516 del 21/02/1966 Ud. (dep. 22/06/1966) Rv. 101809 - 01
SANITA PUBBLICA - IN GENERE - LICENZA DI ABITABILITA DEGLI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE - OBBLIGATORIETA - INOSSERVANZA - REATO - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
SANITA PUBBLICA - IN GENERE - LICENZA DI ABITABILITA DEGLI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE - OBBLIGATORIETA - INOSSERVANZA - REATO - REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
L'art 221 del tu leggi sanitarie prescrive che gli edifici o parti di essi di nuova costruzione o ricostruiti non possono essere abitati senza autorizzazione del sindaco, che la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a cio delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformita del progetto approvato, che i muri siano prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrita. Pertanto la consumazione del reato di violazione dell'art 221 cit si protrae finche e in atto la condotta violatrice della norma prevista e viene a cessare con il conseguimento dell'autorizzazione, con la cessazione dell'utilizzazione del fabbricato, e comunque con la sentenza di primo grado.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)