Sez. 5, Sentenza n. 10701 del 11/05/2009 (Rv. 607940 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sanatorie previste dall'art. 8 commi 1 e 2, del d.l. n. 83 del 1991 - Ambito applicativo - Omesso versamento delle imposte e relativi interessi - Definibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991, n. 154, prevede due distinte ipotesi di sanatoria: quella di cui al comma 1 attiene essenzialmente a irregolarità formali, definibili con il versamento di una somma contestualmente alla presentazione di apposita istanza; l'ipotesi di cui al comma 2 concerne, invece, le sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le quali non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1990 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle liquidazioni periodiche dell'IVA relative ai periodi d'imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. La normativa di favore, quindi, non consente di definire l'omesso versamento delle imposte (nel caso di specie, l'IVA da versarsi mensilmente), che restano comunque dovute, così come dovuti sono gli interessi maturati, non potendo produrre alcun effetto sanante il versamento della somma prevista dal comma 1 dell'art. 8 cit., che consente la sanatoria non già delle irregolarità sostanziali, ma unicamente di quelle formali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/03/1991 num. 83 art. 8 CORTE COST., Legge 15/05/1991 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)