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Sez. 5, Sentenza n. 7254 del 12/05/2003 (Rv. 562910 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | Richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione annuale, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Successiva detrazione della medesima somma nella liquidazione mensile, anteriormente alla revoca della richiesta di rimborso - Illegittimità - Natura formale dell'infrazione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562910-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

In tema di IVA, qualora il contribuente, nella dichiarazione annuale, abbia avanzato richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la successiva detrazione in sede di dichiarazione mensile, anteriormente alla revoca della richiesta di rimborso, della medesima somma già oggetto di detta richiesta è illegittima e configura un omesso versamento di somme dovute all'erario, con conseguente inapplicabilità delle norme di sanatoria (art. 21 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 - convertito in legge n. 154 del 1989 -, richiamato dall'art. 8 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83 - convertito in legge n. 154 del 1991-) dettate per le infrazioni non rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 27 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Decreto Legge 16/03/1991 num. 83 art. 8 CORTE COST., Legge 15/05/1991 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)