Sez. 2, Sentenza n. 391 del 24/02/1964 (Rv. 300489 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE - SOLAIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - APERTURA DI ABBAINI - LICEITA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLA PARTE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE - SOLAIO DI PROPRIETA ESCLUSIVA - APERTURA DI ABBAINI - LICEITA - CONDIZIONI.*
Il proprietario del solaio o sottotetto puo aprire nel tetto abbaini per dare aria e luce ai locali sottostanti. Quando l'abbaino sia costruito a regola d'arte e non pregiudichi la funzione di copertura del tetto ne leda altrimenti il diritto degli altri condomini, l'Esercizio di detta facolta rientra nelle modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, previste dall'art. 1102 cod. civ. modificazioni che il partecipante, proprietario del solaio, puo realizzare senza bisogno del consenso della maggioranza dei condomini.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)