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Sez. 2, Sentenza n. 2440 del 09/03/1987 (Rv. 451603 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOLAIO DIVISORIO TRA DUE UNITÀ ABITATIVE - COMUNIONE TRA I PROPRIETARI - MODIFICHE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451603-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI - SOLAIO DIVISORIO TRA DUE UNITÀ ABITATIVE - COMUNIONE TRA I PROPRIETARI - MODIFICHE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il solaio che divide due unità abitative, l'una all'altra sovrapposta, costituisce una struttura comune ai proprietari di dette unità, i quali, pertanto, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., possono apportarvi modifiche, alla condizione che non venga alterata la destinazione della cosa comune e che non sia impedito all'altro soggetto di farne parimenti uso, secondo il suo diritto. (V 4601/81, mass n 415310; (V 1529/77, mass n 385240; (V 391/64, mass n 300489).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)