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Sez. L, Sentenza n. 8254 del 07/04/2010 (Rv. 613452 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Violazione di contratto collettivo del pubblico impiego contrattualizzato - Art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001 - Ricorso in cassazione - Censure relative al vizio di motivazione nell'interpretazione della clausola controversa - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613452-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di ricorso per cassazione per violazione dei contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico impiego contrattualizzato (ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), sono inammissibili le censure relative al vizio di motivazione nell'interpretazione della clausola controversa, stante l'irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)