Sez. L, Sentenza n. 7671 del 18/04/2016 (Rv. 639470 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Violazione di contratto collettivo del pubblico impiego privatizzato - Art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Ricorso in cassazione - Censura diretta dei contratti collettivi nazionali - Applicabilità ai contratti collettivi regionali - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., è norma di stretta interpretazione sicché non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali ivi non contemplati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)