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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22784 del 06/11/2015 (Rv. 638105 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Diniego di sospensione - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638105-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Il regolamento necessario di competenza è ammesso soltanto contro l'ordinanza che dichiara, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del processo, e non contro il provvedimento che la neghi, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento sospensivo, che incide significativamente sui tempi di definizione del processo, e non anche di quello denegatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)