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Sez. 1, Ordinanza n. 12963 del 24/07/2012 (Rv. 623470 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Diniego di sospensione - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623470-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Il regolamento necessario di competenza è ammesso soltanto contro l'ordinanza che dichiara, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione necessaria del processo e non contro il provvedimento che abbia negato la sospensione medesima e disposto la prosecuzione del processo, non riferendosi l'art. 42 cod. proc. civ. ad ogni provvedimento comunque assunto sulla sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)