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Sez. 3 - , Sentenza n. 19388 del 30/09/2016 (Rv. 642587 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione del mezzo d'impugnazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Applicazione del rito ordinario in luogo di quello ex art. 702-bis c.p.c. - Declaratoria di tardività dell'opposizione - Impugnazione - Appello - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642587-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Nella vigenza del d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per prestazioni di avvocato davanti al giudice amministrativo, proposta con citazione anziché con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. (nella specie, ritenuto applicabile dal tribunale senza, però, farne conseguire il mutamento del rito), la sentenza con cui il giudice dichiari tardiva l'opposizione stessa, perché iscritta a ruolo oltre il termine, ex art. 641 cod. proc. civ., riferito al deposito del ricorso, decidendo tuttavia con rito ordinario, è impugnabile con appello e non ex art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)