Sez. 1, Sentenza n. 3291 del 15/10/1968 (Rv. 336259 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - ANNULLAMENTO DI ATTO AMMINISTRATIVO - AZIONE DI DANNI CONTRO LA PA - PROPONIBILITA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - PRESUPPOSTO.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - ANNULLAMENTO DI ATTO AMMINISTRATIVO - AZIONE DI DANNI CONTRO LA PA - PROPONIBILITA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - PRESUPPOSTO.*
Il soggetto che in Sede giurisdizionale amministrativa abbia ottenuto l'annullamento di un atto amministrativo, ha diritto all'ulteriore tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario per il risarcimento dei danni contro la pa, sempre che l'annullamento dell'atto amministrativo renda possibile la riespansione in diritto soggettivo di un diritto affievolito. Non e, quindi, sufficiente, per la proponibilita dell'Azione di risarcimento di danni - contro la pa, l'annullamento dell'atto amministrativo ma e necessario che l'atto annullato abbia leso un diritto soggettivo del privato, cagionando a quest'ultimo un danno. (Conf. 250-67, massima n.326033 1109-66, massima n.322219).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)