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Sez. U, Sentenza n. 313 del 08/02/1972 (Rv. 356169 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - ATTO AMMINISTRATIVO - ANNULLAMENTO - AZIONE RISARCITORIA CONTRO LA PA DINANZI ALL'AGO - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI ANNULLAMENTO DEL RIFIUTO DI LICENZA EDILIZIA.*
Stato
decisa il 1972-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356169-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - ATTO AMMINISTRATIVO - ANNULLAMENTO - AZIONE RISARCITORIA CONTRO LA PA DINANZI ALL'AGO - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI ANNULLAMENTO DEL RIFIUTO DI LICENZA EDILIZIA.*

Ai fini della proponibilita davanti al giudice ordinario dell'Azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione si deve aver riguardo alla natura originaria della porzione soggettiva, di cui si lamenta la lesione anche quando l'atto amministrativo, che si assume lesivo sia stato annullato. Se l'atto amministrativo incide su una porzione di mero interesse legittimo, l'annullamento dell'atto illegittimo ma non illecito, non abilita il privato a pretendere dalla pubblica amministrazione il risarcimento dei danni. Se, invece, l'atto amministrativo, poi riconosciuto illegittimo, aveva leso una porzione che era originariamente, anche di fronte alla pubblica amministrazione, di diritto soggettivo, la rimozione dell'atto lesivo da parte del giudice amministrativo consente al privato di chiedere la interpretazione del diritto leso anche nella Forma del risarcimento del danno. (applicazione in tema di annullamento da parte del giudice amministrativo del diniego di licenza edilizia. Il supremo collegio ha dichiarato il difetto di presunzione del giudice ordinario rilevando che in ordine al rilascio di tale licenza il privato e in posizione di interesse legittimo che tale rimane anche quando venga annullato il provvedimento negativo). (V 543'69, mass n 338702; 3291'68, mass n 336259).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)