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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2729 del 11/02/2015 (Rv. 634287 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Rito del lavoro - Giudizio di rinvio - Produzione di nuovi documenti - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634287-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE

La produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 cod. proc. civ., è possibile anche in caso di giudizio di rinvio qualora essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisività e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)