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Sez. 3, Sentenza n. 13432 del 29/05/2013 (Rv. 626633 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità - Condizioni - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626633-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

La possibilità di produrre nuovi documenti in appello, in deroga al divieto previsto dall'art. 345 cod. proc. civ., sussiste sia quando tali documenti siano "indispensabili" (eventualità che ricorre tra l'altro quando il documento è di per sé sufficiente a provare il fatto controverso, a prescindere da tutte le altre fonti di prova), sia quando essi abbiano il mero scopo di rafforzare le prove già raccolte in primo grado, perché in tal caso la produzione non è destinata ad aprire un nuovo fronte di indagine. (Nella specie, l'attore aveva chiesto la restituzione delle somme pagate in esecuzione di un contratto dichiarato risolto, invocando a prova del pagamento la confessione del convenuto; rigettata la domanda da parte del tribunale, la corte d'appello ritenne inammissibile la produzione per la prima volta in appello, da parte del "solvens", delle cambiali quietanzate, tese a dimostrare l'effettivo pagamento delle somme di cui si chiedeva la restituzione; la Corte, in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato tale decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)