Sez. L, Sentenza n. 2278 del 03/04/1985 (Rv. 440169 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE PRIVILEGIATA DI INVALIDITÀ - CARATTERE ALTERNATIVO RISPETTO A QUELLA NORMALE DI INVALIDITÀ E SOSTITUTIVO E SUSSIDIARIO RISPETTO ALLA RENDITA PER INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE PRIVILEGIATA DI INVALIDITÀ - CARATTERE ALTERNATIVO RISPETTO A QUELLA NORMALE DI INVALIDITÀ E SOSTITUTIVO E SUSSIDIARIO RISPETTO ALLA RENDITA PER INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
La pensione privilegiata d'Invalidità - come disciplinata dall'art. 12 della legge 21 luglio 1965 n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) - ha funzione alternativa rispetto alla normale pensione di Invalidità, in quanto concessa soltanto qualora l'assicurato non possa far valere i requisiti di Assicurazione e di contribuzione richiesti per questa Forma di pensione, e sostitutiva e sussidiaria rispetto alla rendita per infortunio o malattia professionale, in quanto la sua concessione è preclusa dal godimento di questa rendita, che è invece cumulabile con la normale pensione d'Invalidità. (V 4018/79, mass n 400495).*
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)