Sez. 2, Sentenza n. 97 del 07/01/1984 (Rv. 432350 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - MANCATA OSSERVANZA DEL DISPOSTO DELL'ART. 366, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - MANCATA OSSERVANZA DEL DISPOSTO DELL'ART. 366, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'inosservanza del disposto dell'art. 366 secondo comma cod. proc. civ., circa la notificazione del controricorso presso il domicilio eletto dal ricorrente in Roma o presso la cancelleria della Corte di Cassazione, non spiega effetti invalidanti quando la notificazione medesima abbia raggiunto ugualmente lo scopo di portare l'atto a conoscenza della controparte (nella specie, notificato il controricorso al domicilio eletto presso il difensore in città diversa da Roma, il ricorrente aveva confutato con memoria le ragioni in esso esposte). (V 1013/80, mass n 404463).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)