Sez. 3, Sentenza n. 5763 del 17/03/2005 (Rv. 581625 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Giudizio di risarcimento danni da responsabilità civile automobilistica - Pluralità di rapporti autonomi - Accertamento con efficacia di giudicato di uno dei medesimi - Vincolatività con riferimento al secondo rapporto - Condizioni - Limiti - Fondamento.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
Qualora, in uno stesso giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità civile automobilistica, siano stati dedotti due diversi rapporti, il giudicato formatosi in ordine al primo non può avere efficacia in relazione al secondo, attesa la loro diversità. Ne consegue che il giudicato esterno non è opponibile a titolo di giudicato sostanziale al terzo che non abbia partecipato al processo (sia esso assicuratore o terzo danneggiato), se non per gli elementi che vengono all'esame del secondo giudice ai fini di una completa valutazione fattuale, ma nel contraddittorio di tutte le parti e dunque con un riesame completo ed analitico delle prove.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)