Sez. 1, Sentenza n. 4312 del 03/03/2004 (Rv. 570761 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione nella lingua dello straniero - Impossibilità della traduzione nella lingua dello straniero - Nozione di impossibilità - Apprezzamento in relazione alle circostanze concrete - Necessità - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione sia impossibile, procedendo, quindi, alla traduzione in una delle tre lingue cd. internazionali (francese, inglese, spagnolo), dovendo l'impossibilità essere apprezzata non in termini assoluti, ma in correlazione alle situazioni di fatto concretamente esistenti e tenuto conto dell'obbligo del prefetto di provvedere senza indugio, in quanto egli, nell'esercizio del relativo potere, non fruisce di alcune margine di discrezionalità ed è tenuto ad emettere il decreto di espulsione allorché accerti la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)