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Sez. 1, Sentenza n. 8488 del 11/07/1979 Ud. (dep. 16/10/1979) Rv. 143122 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POSSIBILITA DI CONCEDERE, NEI LIMITI PER L'APPLICABILITA DEL BENEFICIO, LA SOSPENSIONE PIU DI DUE VOLTE - ESCLUSIONE- DISPARITA DI TRATTAMENTO RISPETTO A CHI CON DUE CONDANNE GODE DELLA SOSPENSIONE NEL LIMITE MASSIMO DELLA SUA APPLICABILITA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143122-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POSSIBILITA DI CONCEDERE, NEI LIMITI PER L'APPLICABILITA DEL BENEFICIO, LA SOSPENSIONE PIU DI DUE VOLTE - ESCLUSIONE- DISPARITA DI TRATTAMENTO RISPETTO A CHI CON DUE CONDANNE GODE DELLA SOSPENSIONE NEL LIMITE MASSIMO DELLA SUA APPLICABILITA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata - in relazione all'art 3 della Costituzione - la questione di legittimita costituzionale dell'art 164 del codice penale nella parte in cui esclude che possa concedersi un'ulteriore sospensione della pena nel caso di nuova condanna a pena che, cumulata con quelle gia sospese con due precedenti condanne, non superi il limite per l'applicabilita del beneficio, sotto il profilo che la predetta norma determinerebbe una disparita di trattamento rispetto al caso di chi abbia ottenuto, in due distinte occasioni, la sospensione di una pena complessivamente pari al limite suddetto. (la Cassazione ha osservato che non puo considerarsi irrazionale il divieto di un nuovo beneficio dopo che il condannato abbia per due volte goduto della sospensione condizionale della pena perche e evidente che tale situazione, caratterizzata da una recidiva plurima, e obiettivamente diversa, quale che possa essere l'entita complessiva delle pene, da quella di chi abbia riportato solo due condanne).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)