Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19499 del 13/09/2010 (Rv. 614337 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | CERTALEX - Iscrizione - Onere - Estensione - Portata - Momentanea indisponibilità del registro - Cessazione - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalti pubblici, dal combinato disposto degli artt. 16, 54 e 64 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e 26 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo ad esso spettante, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili; detto onere è subordinato dalla legge non alla disponibilità da parte dell'imprenditore del registro di contabilità ovvero dell'invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensì alla obbiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi, con la conseguenza che non cessa neppure nell'ipotesi di momentanea indisponibilità del registro di contabilità dovendo in tal caso l'imprenditore iscrivere la riserva in documenti contabili equivalenti, come il verbale di sospensione o ripresa dei lavori, ovvero quelli contenenti gli stati di avanzamento, o ordini di servizio, salvo poi riversarla non appena possibile nel registro di contabilità. (Principio affermato ai sensi dell'art.360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)