diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11852 del 22/05/2007 (Rv. 596596 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Iscrizione - Onere - Estensione - Portata - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596596-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalti pubblici, dal combinato disposto degli artt. 16, 54 e 64 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e 26 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili; ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma; ed a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Ne consegue che l'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle citate norme, decade dalle relative domande; e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà dell'appaltatore di non accettarlo. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha altresì precisato che la nuova disciplina - non applicabile "ratione temporis" - recata dall'art. 174 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, converge con la precedente nello stabilire che la sottoscrizione del conto finale dei lavori senza la conferma delle domande già formulate nel registro di contabilità comporta l'effetto giuridico della definitiva accettazione del conto).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 26, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)