Sez. U, Sentenza n. 22718 del 09/11/2016 (Rv. 641535 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Impugnazione di provvedimenti della Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
L'impugnazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, di un provvedimento reso dalla Corte di cassazione è inammissibile, atteso che avverso le sentenze e le ordinanze adottate da quest'ultima, anche ai sensi dell'art. 375 comma 1, c.p.c., è ammesso il solo rimedio del ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)