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Sez. 5, Sentenza n. 5989 del 11/10/1984 Ud. (dep. 17/06/1985) Rv. 169784 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - CIRCOSTANZE COMUNI - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL FATTO ESTINTIVO DELL'OBBLIGAZIONE CAUTELARE - INSUFFICIENZA - VALUTAZIONE DI TALE FATTO PER LA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169784-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - CIRCOSTANZE COMUNI - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL FATTO ESTINTIVO DELL'OBBLIGAZIONE CAUTELARE - INSUFFICIENZA - VALUTAZIONE DI TALE FATTO PER LA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - LEGITTIMITÀ.*

Il fatto estintivo dell'obbligazione cartolare, anche se non può essere, di per sè soltanto ritenuto sufficiente ai fini della concessione dell'attenuante dell'integrale risarcimento del danno, per il quale si esige, oltre al pagamento del titolo la rigorosa dimostrazione dell'effettiva riparazione di ogni pregiudizio economico (spese, interessi, lucro cessante ecc.) è elemento certamente utilizzabile ai fini della valutazione globale di tutti i dati da tenere presenti dal giudice di merito ai fini della concessione delle attenuanti generiche.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)