Sez. L, Sentenza n. 6513 del 01/12/1988 (Rv. 460837 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PER PENSIONI DECORRENTI DA DATA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - LIMITE D'INVALIDITÀ PENSIONABILE - RIFERIMENTO A QUELLO STABILITO DALLA DISCIPLINA DELL'EPOCA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PER PENSIONI DECORRENTI DA DATA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - LIMITE D'INVALIDITÀ PENSIONABILE - RIFERIMENTO A QUELLO STABILITO DALLA DISCIPLINA DELL'EPOCA.*
Per le pensioni d'Invalidità aventi decorrenza anteriore alla entrata in vigore della legge 3 giugno 1975 n. 160, il limite d'Invalidità pensionabile, da considerare ai fini dell'eventuale revoca delle pensioni stesse, resta - in base al secondo comma dell'art. 24 della legge citata - quello (riduzione della capacità di guadagno a meno della metà) stabilito dal primo comma dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo anteriore a quello sostituito dal primo comma dello stesso art. 24. (Conf 3929/85, mass n 441500).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)