Sez. L, Sentenza n. 1503 del 27/02/1996 (Rv. 496036 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Pensione decorrente da epoca anteriore alla legge n. 160 del 1975 - Domanda di ripristino fondata su aggravamenti delle patologie preesistenti o su nuove patologie comunque verificatisi in epoca successiva - Riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Per la sussistenza del diritto alla pensione di invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975 n. 160 è richiesta, ai sensi dell'art. 10 del R.D.L 14 aprile 1939 n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939 n. 1272, una riduzione della capacità di guadagno a meno della metà; peraltro, ove, dopo la revoca di tale pensione, ne venga chiesto il ripristino in relazione all'aggravamento delle malattie già esistenti verificatosi dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 160 del 1975, ovvero alla sopravvenienza, successiva a tale data, di nuove patologie, è necessaria, per l'accoglimento di tale domanda, la sussistenza di una riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo, così come previsto dall'art. 24 di tale legge.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)