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Sez. 1, Sentenza n. 5489 del 04/06/1999 (Rv. 527047 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Ricorso introduttivo - Comparizione delle parti - Necessità - Portata e limiti - Audizione personale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527047-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

In tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, l'art. 274 cod. civ., nel richiedere l'osservanza del principio del contraddittorio (con conseguente necessità che il ricorso venga portato a conoscenza della controparte), non impone anche l'audizione personale delle parti, essendone, all'uopo, sufficiente la comparizione a mezzo dei procuratori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)