diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6271 del 25/10/1986 (Rv. 448519 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE - ANNULLABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - RIFERIMENTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE NEL CASO DI INCAPACITÀ DOVUTA A MALATTIA.*
Stato
decisa il 1986-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448519-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE - ANNULLABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - RIFERIMENTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE NEL CASO DI INCAPACITÀ DOVUTA A MALATTIA.*

Al fine dell'Invalidità del negozio per incapacità naturale, non si rende necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un perturbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive. Il relativo accertamento è da condursi con riferimento al momento della stipulazione del contratto, e, pertanto, nel caso d'incapacità dovuta a malattia, non può prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso o progresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilire la sua sussistenza all'indicato momento. (V 7421/83, mass n 432023; (V 6506/83, mass n 431231).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)