Sez. 1, Sentenza n. 26316 del 27/05/2008 Ud. (dep. 01/07/2008) Rv. 240396 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Successione di leggi tutte temporanee o eccezionali - Applicabilità dell'art. 2, comma quinto, cod. pen. - Esclusione.
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La successione, intervenuta durante il decorso del termine di vigenza ovvero nella permanenza della situazione eccezionale, di norme, rispettivamente, tutte temporanee o eccezionali aventi la stessa "ratio" e dirette a una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione è regolata non già dalla disciplina derogatoria prevista dall'art. 2, comma quinto, cod. pen., bensì da quella di cui al precedente comma quarto. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'applicabilità della più favorevole disciplina del cod. pen. militare di pace al militare partecipante alle missioni di cui alla L. 4 agosto 2006, n 247 anche in relazione ai fatti commessi nella vigenza della disciplina - anteriore a tale legge - che rinviava al cod. pen. militare di guerra, affermando pertanto la sopravvenuta inapplicabilità dell'art. 47 c.p.m.g.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Guerra art. 47, Legge 04/08/2006 num. 247 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)