Sez. 1, Sentenza n. 25811 del 06/06/2007 Ud. (dep. 04/07/2007) Rv. 239559 - 01
REATI MILITARI - IN GENERE | Missioni di cui alla L. n. 247 del 2006 - Sopravvenuta applicabilità del cod. pen. militare di pace - Conseguenze - Successione di leggi ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.
REATI MILITARI - IN GENERE
In tema di successione di leggi penali, la più favorevole disciplina del cod. pen. militare di pace deve essere applicata al personale militare che partecipa alle missioni di cui alla L. 4 agosto 2006, n 247 anche in relazione ai fatti commessi nel vigore della disciplina - anteriore a tale legge - che rinviava al cod. pen. militare di guerra (In motivazione, la S.C. ha statuito che l'art. 2, comma 26, L. 247 del 2006 ha determinato, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., la sopravvenuta inapplicabilità dell'art. 47 c.p.m.g.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 47, Legge 04/08/2006 num. 247 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)