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Sez. 3, Sentenza n. 2511 del 30/04/1979 (Rv. 398837 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - PROCEDIMENTI INIZIATI DAVANTI AL PRETORE, COMPETENTE RATIONE MATERIAE, E POI RIMESSI AL TRIBUNALE, COMPETENTE RATIONE VALORIS A CONOSCERE DELLA CONTROVERSIA - FASCICOLO DI PRIMO GRADO - CONTENUTO - IMPUGNAZIONI - FASCICOLI DA TRASMETTERSI AL GIUDICE D'APPELLO - MANCATA ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO RELATIVO ALLA FASE INIZIALE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398837-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - PROCEDIMENTI INIZIATI DAVANTI AL PRETORE, COMPETENTE RATIONE MATERIAE, E POI RIMESSI AL TRIBUNALE, COMPETENTE RATIONE VALORIS A CONOSCERE DELLA CONTROVERSIA - FASCICOLO DI PRIMO GRADO - CONTENUTO - IMPUGNAZIONI - FASCICOLI DA TRASMETTERSI AL GIUDICE D'APPELLO - MANCATA ACQUISIZIONE DEL FASCICOLO RELATIVO ALLA FASE INIZIALE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nei procedimenti, come quello di convalida di sfratto, che iniziano davanti al pretore, competente per materia, e poi proseguono eventualmente dinanzi al tribunale, competente per valore a conoscere della controversia, il fascicolo di primo grado comprende, per effetto della norma contenuta nell'art 126 disp att cod proc civ, anche il fascicolo d'ufficio del giudice che ha precedentemente conosciuto la causa, poi riassunta davanti al giudice superiore, e pertanto, nel giudizio di gravame, debbono essere trasmessi al giudice d'appello entrambi questi fascicoli, a norma dell'art 347, terzo comma, cod proc civ. tuttavia, la mancata acquisizione del fascicolo relativo alla fase iniziale del giudizio di primo grado non e causa di nullita qualora il giudice d'appello, tenuto conto delle deduzioni delle parti, ritenga irrilevante l'esame di detto fascicolo, escludendo motivatamente la possibilita di trarre da esso elementi tali da poter condurre, se presi in considerazione, ad una decisione diversa da quella adottata. (V 207/77, mass nn 383726 e 383727.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)