Sez. 3, Sentenza n. 43141 del 07/11/2024 Cc. (dep. 27/11/2024) Rv. 287138-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore ai sei anni - Condizioni - Impossibilità assoluta per la madre di dare assistenza alla prole - Nozione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di misure cautelari personali, l'"assoluta impossibilità" per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l'applicabilità o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, richiede una situazione in cui si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio, dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui era stato confermato il provvedimento impositivo della custodia in carcere sul rilievo che si era considerata esclusivamente l'esistenza della madre, senza considerare la situazione dei due figli minori, uno dei quali portatore di patologie tali da esporre a rischio da "deficit" di cura anche l'altro).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)