Sez. 4 - , Sentenza n. 23268 del 19/04/2019 Cc. (dep. 28/05/2019) Rv. 276366 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore ai sei anni - Condizioni - Impossibilità assoluta per la madre di dare assistenza alla prole – Nozione – Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di misure cautelari personali ai fini dell'integrazione dell"assoluta impossibilità" per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l'applicazione o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, deve essere ravvisabile una situazione nella quale si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che la difficoltà di sostituire la madre nelle ore serali di lavoro integri l'impossibilità di assicurare un adeguato sostegno genitoriale, di cui alla norma citata, non rilevando a tal fine la presenza fisica lungo il corso della giornata ma la possibilità di far fronte allo sviluppo psicofisico del minore, potendo le altre incombenze materiali essere diversamente risolte).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)