Sez. L - , Sentenza n. 7332 del 23/03/2018 (Rv. 647610 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Sentenza definitiva - Appello - Riproduzione dei motivi di impugnazione avverso precedente sentenza non definitiva - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
L'appello avverso una sentenza definitiva che si limiti a riprodurre le ragioni di impugnazione della precedente sentenza non definitiva (nella specie, oggetto di separato gravame), è inammissibile in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, pur non richiedendo che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)