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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017 (Rv. 645703 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Atto di appello - Specificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 - Necessità di una determinata forma - Esclusione - Individuazione degli specifici capi della sentenza impugnata e delle ragioni di dissenso - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645703-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

L'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. A, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)