Sez. 1, Sentenza n. 462 del 02/02/1978 (Rv. 389760 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETA (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETA) - BASE IMPONIBILE - REDDITO - IN GENERE - PERMUTA - PLUSVALENZA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETA (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETA) - BASE IMPONIBILE - REDDITO - IN GENERE - PERMUTA - PLUSVALENZA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Si ha plusvalenza, che concorre a formare il reddito imponibile delle societa (art 100 tu n 645 del 1958), anche nel caso di permuta, quando il valore del bene ricevuto sia superiore al prezzo di costo del bene originariamente posseduto, poiche quest'ultimo dimostra in concreto, mediante la sua utilizzazione come mezzo di acquisto di altro bene, di avere un valore superiore al prezzo di costo iscritto in bilancio, maggior valore - secondo l'espressione usata nell'art 20 della legge 5 gennaio 1956, cui equivale quella di prezzo superiore, adottata dall'art 100 del tu n 645 del 1958, che coordina la precedente legislazione in materia - che viene in tal modo effettivamente realizzato.*
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 20, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)