diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 31454 del 05/07/2006 Ud. (dep. 21/09/2006) Rv. 235215 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Riscontri - Riconoscimento fotografico del chiamato - Sufficienza.
Stato
decisa il 2006-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235215-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

È legittima l'affermazione di responsabilità fondata sul riconoscimento fotografico, effettuato dal chiamante in udienza, considerato che esso costituisce - se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro - un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice e rappresenta un elemento diverso e distinto, sotto il profilo probatorio, rispetto alla chiamata di correo, suscettibile di confermare, ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)