Sez. 4, Sentenza n. 433 del 05/02/1998 Cc. (dep. 28/03/1998) Rv. 210646 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata in correità - Riscontri esterni - Necessità - Nozione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di applicabilità di misure cautelari personali gli elementi descrittivi del fatto o del suo autore intrinseci alla chiamata in correità e da essa stessa mutuati non possono, anche se positivamente verificati, costituire elementi di riscontro poiché nulla aggiungono alla chiamata né la rafforzano oggettivamente e dall'esterno ma dimostrano solo la conoscenza da parte del dichiarante di particolari che, tuttavia, non avvincono l'accusato al reato. (Nella fattispecie si trattava del riconoscimento fotografico e dell'indicazione dell'abitazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)