Sez. 1, Sentenza n. 12180 del 01/12/1997 (Rv. 510605 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - IN GENERE | Amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 cod. civ. - Compenso - Riconducibilità della relativa spesa al procedimento ex art. 2409 cod. civ. - Esclusione - Conseguenze - Incombenza sulla società - Fondamento - Rivalsa nei confronti dell'amministratore sostituito - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - IN GENERE
Il compenso dell'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale "ex" art. 2409 cod. civ. su iniziativa del socio che denunci irregolarità da parte dell'amministratore in carica, non è spesa del procedimento contemplato da detta disposizione, ma costituisce esborso per l'attuazione e l'esecuzione del provvedimento cautelare impartito dal giudice in esito al procedimento stesso, e, quindi, in difetto di diversa previsione, fa carico alla società, in qualità di beneficiaria e destinataria di quella nomina e dell'attività del soggetto con essa preposto alla gestione societaria, salva restando la possibilità di rivalersi del relativo onere nei confronti dell'amministratore sostituito, nell'ambito dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2392 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)