Sez. 2, Sentenza n. 28232 del 26/11/2008 (Rv. 605665 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO | Compenso - Determinazione - Decreto ex artt. 103 e 92 disp. att. cod. civ. - Presidente del tribunale - Poteri - Individuazione del soggetto obbligato - Società - Fondamento - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITÀ DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
In tema di amministratore giudiziario nominato nel procedimento di cui all'art.2409 cod. civ. (nel regime antevigente), il pagamento del compenso, liquidato in favore di tale ausiliario con il decreto del presidente del tribunale ex artt.103 e 92 disp. att. cod. civ., va posto a carico della società stessa, che si giova della relativa attività e non dell'istante (nella specie il socio al 50 per cento) che abbia denunziato le gravi irregolarità poi riscontrate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 92, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)