Sez. 1, Sentenza n. 2996 del 28/09/1968 (Rv. 335829 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO -CRITERI DI COLLEGAMENTO - OBBLIGAZIONE DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTROVERSIA RELATIVA AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA DELL'ASSICURAZIONE STIPULATA ALL'ESTERO DA STRANIERI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - AVVENIMENTO IN ITALIA DEL DANNO ALLE COSE - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO -CRITERI DI COLLEGAMENTO - OBBLIGAZIONE DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTROVERSIA RELATIVA AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA DELL'ASSICURAZIONE STIPULATA ALL'ESTERO DA STRANIERI - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - AVVENIMENTO IN ITALIA DEL DANNO ALLE COSE - IRRILEVANZA.*
Il momento di collegamento stabilito dall'art 4, n 2 cod proc civ, secondo il quale lo straniero puo essere convenuto dinanzi al giudice italiano se la domanda riguarda obbligazioni da eseguirsi in Italia, non ricorre nella controversia sul pagamento dell'indennita di Assicurazione - stipulata all'estero tra contraenti di nazionalita straniera - per il fatto che il danno alle cose assicurate siasi verificato in Italia, poiche la delimitazione spaziale del rischio non puo spiegare influenza circa l'identificazione del luogo nel quale l'obbligazione dell'assicuratore deve essere adempiuta tale obbligazione, infatti, e solo quella del pagamento dell'indennizzo e non anche quella della prestazione di un servizio di garanzia che si radicherebbe nel luogo ove vengano a trovarsi le merci assicurate, ovvero nel luogo in cui si constati essersi verificato il rischio dedotto in contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)