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Sez. 4, Sentenza n. 16370 del 11/05/1990 Ud. (dep. 10/12/1990) Rv. 185984 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO I MOTIVI - LEGITTIMITÀ - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - OBBLIGO ANCHE IN CASO DI DICHIARAZIONE GENERICA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185984-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO I MOTIVI - LEGITTIMITÀ - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - OBBLIGO ANCHE IN CASO DI DICHIARAZIONE GENERICA - SUSSISTENZA.*

L'Onere di notificazione alle altre parti della dichiarazione di impugnazione concernente gli interessi civili, imposto a pena di decadenza dall'art. 202, comma secondo cod. proc. pen., sussiste anche quando la dichiarazione stessa sia generica e soltanto con i motivi successivamente presentati la cognizione del giudice superiore resti circoscritta agli interessi civili. (V mass n 166808).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)