Sez. 2, Sentenza n. 1858 del 18/06/1971 (Rv. 352406 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE PERMANENTE - INDENNITA E RENDITE - ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA - CONDIZIONI - TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE N 33 DEL 1952 - ELENCAZIONE DELLE INVALIDITA - CARATTERE TASSATIVO - CONSEGUENZE - DIRITTO ASSOLUTO ALL'ASSEGNO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITA PERSONALE PERMANENTE - INDENNITA E RENDITE - ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA - CONDIZIONI - TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE N 33 DEL 1952 - ELENCAZIONE DELLE INVALIDITA - CARATTERE TASSATIVO - CONSEGUENZE - DIRITTO ASSOLUTO ALL'ASSEGNO - ESCLUSIONE.*
L'art 24 del RD 17 agosto 1935, n 1765 richiede per la concessione dell'assegno per l'assistenza personale continuativa non soltanto che l'inabilita permanente assoluta sia conseguente ad una delle menomazioni elencate nella tabella allegata, ma che sia indispensabile un'assistenza personale continuativa per assicurare la quale viene, appunto, attribuito l'assegno in questione, mentre l'elencazione delle varie ipotesi contenute nella tabella annessa alla legge 11 gennaio 1952, n 33, ha carattere tassativo e le menomazioni in essa considerate possono, e non debbono, dare luogo al predetto assegno.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 24, Legge 11/01/1952 num. 33 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)